Atto: CM   Numero: 0080  Anno:93

Testo:

Con decreto interministeriale 14 gennaio 1993, del quale si allega copia, si impartiscono disposizioni, in applicazione dell' art. 2, comma 4, della legge 6 ottobre 1988, n. 426, sulla formazione delle sezioni di scuola materna e delle classi nelle scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, per l' anno scolastico 1993/94. Le disposizioni contenute nello stesso decreto sono complessivamente dirette all' attuazione graduale del piano pluriennale di rideterminazione del rapporto alunni-classi, definito, di concerto con il Ministero del Tesoro e la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la funzione pubblica, ai sensi dell' art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e trasmesso alle SS.LL. con CM 22/1/1993, n. 18. Si richiamano pertanto i criteri generali e gli obiettivi indicati con la circolare citata, rinnovando la raccomandazione di assumere gli stessi obiettivi come termini di riferimento delle decisioni relative alla definizione dell' assetto delle istituzioni scolastiche. In coerenza alle indicazioni del piano pluriennale sopra richiamato l' art. 1 dell' unito decreto da' le seguenti linee direttive: - applicazione graduale e flessibile, per l' anno scolastico 1993/94, degli standard di riferimento contenuti nel suddetto piano, nella prospettiva di un progressivo adeguamento ai rapporti medi provinciali tra alunni e classi, nelle tabelle allegate al medesimo piano e riprodotte, in un quadro sinottico, nella tabella annessa alla presente; - possibilita' di costituire classi (o sezioni di scuola materna) con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dal decreto che si trasmette, entro i limiti consentiti dalla necessita' di raggiungere gradualmente i rapporti provinciali prestabiliti, qualora cio' sia ritenuto necessario in relazione alle specifiche esigenze di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche, con particolare riguardo alla loro collocazione nelle isole minori, o in zone montane, o in localita' dalle quali non siano raggiungibili scuole dello stesso grado, ordine e tipo, o, infine per le scuole secondarie superiori, in considerazione di particolari e specifiche finalita' formative; - revisione dei piani di razionalizzazione degli insediamenti di istruzione secondaria e aggiornamento dei piani provinciali di attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 148, al fine di procedere, ove possibile alla fusione o soppressione di plessi scolastici sottodimensionati, quando cio' si rende necessario per l' adeguamento al rapporto provinciale medio tra alunni e classi prefissato. E', altresi', confermata, con l' art. 1, comma 6, la disposizione contenuta nel decreto 3 gennaio 1992, con la quale si intende raggiungere la massima possibile coincidenza tra le dotazioni organiche previste per il movimento e reclutamento del personale di ruolo e le situazioni organiche effettivamente accertabili in ogni scuola all' inizio dell' anno scolastico. A tal fine il numero delle classi che saranno di fatto costituite, anche per indirizzo di studio ed anno di corso, dovra' corrispondere alle previsioni formulate per la definizione degli organici di diritto del personale. Variazioni rispetto alle previsioni potranno essere consentite soltanto se lo scostamento tra il numero degli alunni previsti e di quelli effettivamente frequentanti dovesse risultare tale da comportare la formazione di classi con un numero di alunni superiore o inferiore di oltre il 10 per cento rispetto ai valori massimi e minimi stabiliti, per i diversi gradi di istituti di istruzione, dal decreto allegato. In sede di revisione e convalida delle previsioni dei capi di istituto, le SS.LL. vorranno apportare i correttivi necessari per raggiungere gli obiettivi generali sopra richiamati, tenendo conto di tutti gli elementi di valutazione disponibili e provvedendo, nello stesso tempo, qualora sia necessario al perseguimento degli stessi obiettivi, a redistribuire le richieste di iscrizione tra le diverse scuole, in relazione alle zone di residenza della popolazione scolastica interessata. Tutto cio' premesso, si segnalano le ulteriori modificazioni di maggior rilievo all' analogo decreto per l' anno scolastico in corso e si forniscono alcune indicazioni operative: A) In particolare, per le scuole di istruzione primaria, nel confermare le disposizioni gia' diramate dal Servizio per la Scuola materna e dalla Direzione generale dell' istruzione elementare, si fa ulteriormente presente che il limite massimo di 25 alunni per classe o sezione non deve, di regola, essere superato nella fase di determinazione dell' organico di diritto, ma soltanto dopo la conferma delle iscrizioni, quando cio' sia necessario per il conseguimento degli obiettivi indicati all' art. 1 dell' unito decreto; in ogni caso, nelle scuole materne non possono essere accolti piu' di 28 bambini per sezione. E' stato inoltre fissato a 15 unita' il numero minimo di bambini per sezione di scuola materna; resta salva peraltro la possibilita' di formare sezioni con un minor numero di bambini nei casi ed entro i limiti indicati all' art. 1 gia' citato. B) Relativamente alle scuole di istruzione secondaria di primo grado, si segnala, rispetto alle disposizioni impartite per l' anno scolastico 1992/93, la possibilita' di elevare il numero massimo di alunni per classe a 28 unita', previa valutazione complessiva dei relativi dati a livello provinciale, quando sia necessario per raggiungere, nella situazione di fatto, il rapporto medio alunni/classi stabilito per l' anno scolastico 1993/94. Con l' art. 4, comma 5, del decreto allegato e' stato, inoltre, previsto il funzionamento di classi per alunni portatori di handicap, ricoverati in istituti di cura e soggetti all' obbligo di istruzione, come prescritto dall' art. 12 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. La individuazione delle piu' opportune forme di organizzazione didattica per tali classi e' rimessa alle SS.LL. in considerazione della variabilita' del numero di alunni iscritti e della loro distribuzioni per anno di corso, nonche' delle specifiche esigenze terapeutiche individuali; alle stesse classi, infine, non si applicano i limiti massimi sul numero di alunni previsti dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 4. C) Per quanto concerne le disposizioni per la formazione delle classi negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado si dovranno seguire i criteri generali sotto indicati. 1. Le classi iniziali debbono essere costituite, di regola, con non meno di 25 e non piu' di 28 allievi, salvo casi e situazioni particolari, meglio precisate nell' art. 1, comma 3, del decreto inter-ministeriale; 2. Si riafferma, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il diritto allo studio degli alunni portatori di handicap, rendendo possibile, per un piu' efficace esercizio dello stesso diritto, la costituzione di classi anche con meno di 25 studenti, purche' cio' sia reso indispensabile dalla gravita' del tipo di minorazione nonche' dagli obiettivi formativi e metodi didattici degli specifici progetti di integrazione scolastica approvati dai competenti organi collegiali. 3. Resta confermata la possibilita' di derogare ai parametri numerici generali in caso di corsi unici per indirizzo di studi o di specializzazione di corsi ad orario serale per lavoratori studenti o di limitate dimensioni di aule e laboratori, ovvero di corsi di studio che richiedano l' utilizzazione di strumenti particolarmente voluminosi o di macchine o materiali pericolosi per la salute e la incolumita' fisica degli studenti; in tali casi, pero', non si potranno costituire di norma classi iniziali con meno di 20 alunni. 4. Resta salva la possibilita' di costituire classi iniziali articolate in gruppi di diverso indirizzo di studi purche' siano formate con un numero complessivo di alunni non inferiore a 25 e con non meno di 10 studenti nel gruppo di minore consistenza. Sono peraltro impartite all' art. 7 del decreto particolari disposizioni sulla formazione di classi articolate negli istituti professionali funzionanti secondo il nuovo ordinamento didattico. 5. La possibilita' di costituire classi intermedie in numero pari a quello delle corrispondenti classi inferiori funzionanti nell' anno scolastico corrente e' subordinata dall' anno scolastico 1993/94 alla fondata previsione della frequenza di almeno 20 alunni. Si raccomanda al riguardo, di procedere quando sia necessario, all' eventuale rideterminazione del numero delle classi intermedie in modo da ridurre al minimo indispensabile i disagi derivanti dall' interruzione della continuita' didattica, con riferimento sia a gruppi di alunni appartenenti alla stessa classe che al rapporto formativo tra docenti e studenti; resta inteso, quindi, che tali operazioni debbono essere attuate in base ai criteri generali indicati all' art. 1, commi 2 e 3 dell' unito decreto. 6. Resta, invece, confermata la costituzione di classi terminali in numero pari a quello delle penultime classi funzionanti nell' anno scolastico corrente. 7. Nella formazione delle classi di scuole e corsi nei quali si svolgono iniziative di modificazione sperimentale dei piani di studio e/o delle strutture curriculari previste dall' ordinamento didattico vigente debbono essere applicati gli stessi criteri generali; resta altresi', confermato che, qualora coesistano nella stessa istituzione corsi odinari e sperimentali, o diversi indirizzi sperimentali, il numero delle classi iniziali da costituire deve essere determinato in base al numero complessivo di alunni iscritti ai predetti corsi, assicurando, tuttavia fino al termine del ciclo conclusivo dei corsi di studio, la prosecuzione delle iniziative avviate. Per quanto riguarda i limiti alla diffusione di iniziative sperimentali coordinate e promosse a livello nazionale o alla attuazione di progetti elaborati dalle singole scuole, contenuti nell' art. 9 del decreto in oggetto, si conferma il criterio distintivo, ai fini della previsione e costituzione delle classi, tra progetti di sperimentazione "coordinati a livello nazionale" e progetti autonomamente elaborati dalle singole istituzioni scolastiche. Questa scelta di fondo e' dichiaratamente volta a privilegiare le iniziative sperimentali coerenti, per struttura e contenuti, con le prevedibili trasformazioni degli ordinamenti didattici, ponendo nello stesso tempo dei limiti allo sviluppo complessivo di progetti sperimentali, dovuti non soltanto alle esigenze generali di contenimento della spesa per l' istruzione pubblica, ma, soprattutto alla necessita' di assicurare una puntuale e piu' efficace verifica dei risultati. In coerenza a tale obiettivo l' art. 9, commi 2 e 3, dello stesso decreto consente ulteriori iniziative di sperimentazione di progetti coordinati a livello nazionale e, nello stesso tempo, il rinnovo degli altri progetti comunque gia' attivati, soltanto entro il limite del 5 per cento delle classi iniziali complessivamente funzionanti, negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore di ogni provincia per l' anno scolastico corrente; la stessa disposizione, per i progetti di sperimentazione di nuovi ordinamenti didattici e strutture curricolari elaborati autonomamente dalle singole scuole riafferma, altresi', il principio del contenimento entro il 5 per cento delle classi complessivamente costituite, analogamente a quanto disposto dal corrispondente decreto relativo all' anno scolastico in corso. Resta inteso che nelle province dove sia stato superato il predetto limite generale per effetto di provvedimenti autorizzativi adottati negli anni scolastici precedenti, si dovra' proseguire nell' azione di graduale ridimensionamento del numero delle classi interessate a progetti di sperimentazione non coordinati a livello nazionale, assicurando, comunque, la conclusione dei cicli formativi avviati. In particolare, nelle province in cui si verifichi la situazione sopradescritta, la preventiva riduzione del numero di classi iniziali dei corsi sperimentali summenzionati costituisce condizione necessaria per consentire l' attuazione degli stessi progetti coordinati a livello nazionale, salvo quanto piu' avanti specificato. La rigidita' della disposizione sopra richiamata e' peraltro, attenuata dai successivi commi 4 e 5. In particolare, con il comma 4 e' autorizzata l' ulteriore diffusione, negli istituti e scuole magistrali, di progetti coordinati, anche quando nell' ambito di ogni provincia sia stato superato il limite generale del 5 per cento delle classi stabilito dal comma 3; tale sviluppo deve essere peraltro, limitato ad un numero di classi non superiore al 2 per cento delle classi iniziali funzionanti nel corrente anno scolastico. Il comma 5, inoltre, consente l' estensione di progetti coordinati a livello centrale che non comportino incrementi delle dotazioni organiche complessivamente superiori al 5 per cento, rispetto ai corrispondenti corsi ordinari; il riferimento alla dotazione organica complessivamente considerata rende, altresi', possibili eventuali compensazioni tra progetti coordinati di diversa incidenza sulle dotazioni organiche o tra classi nelle quali si attuino innovazioni sperimentali e classi che continuino a seguire l' ordinamento vigente, nonche' il superamento del limite sul numero delle classi, quando si tratti di progetti che non comportano alcun incremento delle dotazioni organiche. Nell' elenco allegato alla presente sono indicati i progetti che comportano incrementi alle dotazioni organiche compatibili con i criteri sopraesposti. Si precisa, inoltre, che la possibilita' di sviluppo consentita dai commi 4 e 5 possono sommarsi. Le SS.LL., pertanto, nel procedere alla previsione delle classi da costituire per il prossimo anno scolastico potran considerare, entro i limiti quantitativi sopra indicati, anche i progetti coordinati a livello nazionale per i quali le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, compresi gli istituti d' arte e i licei artistici abbian gia' chiesto l' autorizzazione alla sperimentazione, sempreche' siano stati recepiti nel piano provinciale di cui alla CM 14 novembre 1992, n. 338. A tal fine potranno, inoltre, chiedere ai competenti uffici centrali, entro il 31 marzo p.v., l' inserimento dei corrispondenti indirizzi di studio nel sistema informativo di questo Ministero e, successivamente al CED, la stampa dei modelli per la previsione delle relative classi, secondo i seguenti criteri generali: a) nella fase operativa sopradescritta potranno essere attivati soltanto indirizzi di studio sperimentali coerenti con i diversi tipi d' istituti e scuole (ad esempio, corsi ad indirizzo giuridico-economico-aziendale (IGEA) negli istituti tecnici commerciali, ad indirizzo socio-psico-pedagogico negli istituti e scuole magistrali, ad indirizzo tecnologico negli istituti industriali, ecc.); b) i progetti sperimentali corrispondenti a particolari sezioni o indirizzi specializzati potranno essere attuati soltanto se sia stata gia' istituita, nelle singole scuole, la relativa specializzazione prevista dall' ordinamento vigente (ad es.: sezioni per programmatori o per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere negli istituti tecnici commerciali, indirizzo per l' informatica o per la elettronica negli istituti tecnici industriali, ecc.). Si richiama, infine, la particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessita' di adottare tutte le misure organizzative idonee ad assicurare la massima possibile corrispondenza delle previsioni alle obiettive situazioni di fatto che potranno determinarsi all' inizio del prossimo anno scolastico, al fine di assicurare l' effettiva stabilita' delle dotazioni organiche del personale. IL MINISTRO JERVOLINO